di Paolo Zonta
Sono stati pubblicati il 31 luglio 2020 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea i due Regolamenti e la Direttiva che compongono il Primo Pacchetto Mobilità di riforma dell’autotrasporto internazionale.
Il primo provvedimento ad entrare in vigore, dal 20 agosto 2020 è il Regolamento UE 1054/2020 del 15 luglio 2020, che introduce importanti innovazioni al Reg. CE 561/2006 e al Regolamento 165/2014 in materia di tempi di guida e di riposo.
Vediamo le principali novità di immediata applicazione.
Esenzioni al Regolamento 561/2006
Il nuovo Regolamento UE 1054/2020 prevede, già dal 20 agosto 2020, l’esenzione dal Reg. 561/2006 sui tempi di guida e di riposo per i veicoli con massa complessiva non superiore a 7,5 tonnellate impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione oppure per la consegna di merci prodotte artigianalmente, purché il trasporto avvenga in un raggio di 100 km dalla sede dell’azienda e che la guida non rappresenti l’attività principale dell’autista.
Trasporto non commerciale
Per la prima volta viene data un definizione chiara alla definizione di trasporto “non commerciale”, cioè “qualsiasi trasporto su strada che non rientri nel trasporto per conto terzi o per conto proprio, per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta e che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il conducente del veicolo o per altri, e che non sia legato a un’attività commerciale o professionale”.
Multipresenza
In caso di multipresenza, ovvero la guida in due conducenti, è previsto che:
“Il conducente in multipresenza possa effettuare un’interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che il conducente che effettua l’interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo”.
Significa sostanzialmente che il secondo conducente deve essere libero di riposare.
Riposo settimanale
E’ soprattutto sul riposo settimanale che ci sono le più importanti innovazioni, figlie di discussioni durate per due anni.
La prima innovazione riguarda il conducente che, nell’ambito di un trasporto internazionale, può svolgere due periodi di riposo settimanale ridotto consecutivi fuori dallo Stato in cui ha sede l’azienda “a condizione che, nel corso di quattro settimane consecutive, egli effettui almeno quattro periodi di riposo settimanale, di cui almeno due sono periodi di riposo settimanale regolari”.
E’ considerato trasporto internazionale “se l’autista inizia i due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi al di fuori dello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro e al di fuori del Paese in cui si trova il luogo di residenza del conducente”.
Inoltre “ogni eventuale riduzione del periodo di riposo settimanale è compensata da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione. Laddove siano stati effettuati consecutivamente due periodi di riposo settimanale ridotti a norma del paragrafo 6, terzo comma, il successivo periodo di riposo settimanale è preceduto da un periodo di riposo effettuato a compensazione dei due suddetti periodi di riposo settimanale ridotti”.
Il Regolamento UE 1054/2020 dispone anche come deve essere svolto il riposo settimanale regolare e quello superiore a 45 ore attuato in compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotto. Questi riposi “non si effettuano a bordo del veicolo, bensì in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici. Eventuali spese per l’alloggio fuori dal veicolo sono a carico del datore di lavoro”.
Ritorno al Paese di stabilimento
Un’altra novità riguarda l’obbligo, per le aziende di organizzare l’attività dei conducenti in modo tale che questi ultimi possano ritornare alla sede di attività del datore di lavoro da cui essi dipendono e dove inizia il loro periodo di riposo settimanale, nello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro, o che possano ritornare al loro luogo di residenza nell’arco di quattro settimane consecutive, al fine di effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare o un periodo di riposo settimanale superiore a 45 ore effettuato a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto.
Tuttavia, laddove un conducente abbia effettuato due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi a norma del paragrafo 6, l’impresa di trasporto organizza l’attività del conducente in modo tale che questi possa ritornare prima dell’inizio del periodo di riposo settimanale regolare superiore a 45 ore effettuato a compensazione.
L’impresa documenta in che modo ottempera a tale obbligo e conserva la documentazione presso i suoi locali per presentarla su richiesta delle autorità di controllo.
Riposo su traghetto o treno
Il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto può, durante tale periodo di riposo, effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un’ora complessivamente. Nel corso di tale periodo di riposo giornaliero regolare o di riposo settimanale ridotto è messa a disposizione del conducente una cabina letto, una branda o una cuccetta.
Per quanto riguarda i periodi di riposo settimanale regolari, la suddetta deroga si applica alle tratte effettuate in nave traghetto o su convoglio ferroviario soltanto se:
Superamento delle ore di guida per iniziare un riposo settimanale
Il Regolamento UE 1054/2020 permette, a causa di circostanze eccezionali, impreviste e inevitabili il superamento del tempo di guida giornaliero e settimanale di un’ora se sta rientrando nella sede di attività del datore di lavoro o nella sua residenza per svolgere il riposo settimanale.
Alle stesse condizioni, l’autista può superare l’orario di guida giornaliero o settimanale di due ore, purché svolga un’interruzione di 30 minuti consecutivi prima del periodo di guida aggiuntivo.
Ogni eventuale periodo di estensione deve essere compensato da un riposo equivalente effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.
La deroga è concessa a patto di non compromettere la sicurezza stradale e tale deroga deve essere registrata dal conducente sul retro del disco o della stampata del tachigrafo, indicando il motivo del superamento.
Registrazioni che devono essere in possesso del conducente
Il nuovo Regolamento UE 1054/2020 modifica, a partire dal 31 dicembre 2024, anche l’art. 36 del Regolamento UE 165/2014 prevedendo che il conducente debba tenere con sé:
fatti durante il giorno in corso e nei 56 giorni precedenti.
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