Di Alessandro Zonta
Si aggirano per i nostri centri urbani sempre più numerosi, questi oggetti del desiderio che strizzano l’occhio alla mobilità ecosostenibile sono diventati decisamente cool. Molte persone li usano come semplice ed economica alternativa allo scooter o alla metropolitana, altre come forma di allenamento adatta a chi poi così in forma non è. Che ci piaccia o no, questi sistemi di trasporto sono entrati nelle nostre vite e difficilmente li abbandoneremo.
Data la rapida diffusione che stanno avendo, il Codice della Strada ha definito le caratteristiche di questi veicoli ed eventuali limitazioni alla loro circolazione.
Facciamo chiarezza.
Le biciclette a pedalata assistita ( e-bike) prevedono che il motore elettrico si attivi rilasciando la sua potenza solamente se i pedali sono mossi dalle gambe di chi sta in sella.
I monopattini elettrici invece hanno una propulsione che si attiva autonomamente ed è gestibile con una sorta di potenziometro che permette di decidere la velocità e di conseguenza l’autonomia del veicolo.
Le biciclette a pedalata assistita, devono rispettare i requisiti della direttiva europea 2002/24/CE, recepita in Italia nel 2004 che sono i seguenti: 0,25 kW di potenza massima del motore a regime di rotazione; assistenza del motore elettrico fino alla velocità di 25 km/h; interruzione dell’assistenza se il ciclista smette di pedalare. In pratica l’aiutino del motore è permesso solo fino al raggiungimento dei 25 km/h e soltanto se il ciclista “collabora” con le sue gambe. È anche possibile disattivare il motore e utilizzare il veicolo come una bici normale. I mezzi con queste caratteristiche rientrano nella categoria dei velocipedi, disciplinati dagli articoli 50, 68 e 182 del Codice della Strada. Ciò significa che i possessori di bici a pedalata assistita devono osservare su strada le stesse norme dei possessori di bici tradizionali.
Dal 2020, dopo la pubblicazione della legge di bilancio in Gazzetta Ufficiale, i monopattini elettrici hanno la possibilità di circolare liberamente e, a livello normativo, sono equiparati alle biciclette.
Vietato per gli under 14
Il monopattino elettrico può essere usato solo dai 14 anni in su, e solo sulle strade urbane dove è previsto il limite dei 50 km/h, e dove non è vietata la circolazione dei velocipedi, naturalmente. Sulle strade extraurbane, la circolazione è consentita solo in presenza di piste ciclabili.
I limiti di velocità di potenza e le luci
La velocità massima consentita è di 25 km/h in carreggiata e di 6 km/h nelle aree pedonali.
La potenza massima prevista è pari a 500 W.
E’ vietata la circolazione dei monopattini privi di luci anteriori e posteriori nelle ore di scarsa illuminazione, di sera e notte e di giorno in particolari condizioni atmosferiche.
Casco e giubbino riflettente
I conducenti minorenni dovranno indossare il casco e procedere su unica fila in tutti i casi in cui la condizione della circolazione lo richieda. Dovranno avere libero uso delle braccia e delle mani, reggere il manubrio sempre con entrambi le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. Vietato trasportare altre persone, oggetti o animali. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, quando le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, i conducenti devono indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
Nessuna patente e nessuna assicurazione sono previste per la circolazione di questi veicoli.