di Alessandro Zonta
Per elevare il livello di sicurezza e di professionalità di tutti i trasporti effettuati con veicoli pesanti, la nuova normativa ha esteso il possesso della CQC anche a quei conducenti che, fino ad oggi, potevano circolare in deroga senza detenerla.
Importanti novità riguardanti soprattutto il trasporto in conto proprio e non professionale, sono state introdotte dal decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 50 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/645 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida”, che ha apportato modifiche al D.lgs. 21 novembre 2005, n. 286.
La circolare del Ministero dell’ Interno sottolinea che, l’obbligo di possesso della CQC ( Carta di Qualificazione del Conducente) da parte del conducente, viene esteso anche a delle categorie di trasporto che prima dell’attuazione di questa direttiva UE ne erano esentate.
La nuova normativa prevede che, anche i conducenti di veicoli in conto proprio o non adibiti ad un uso professionale, posseggano la CQC, inoltre, il possesso della CQC è stato esteso anche ai conducenti dei veicoli immatricolati ad “uso speciale”, “trasporti specifici” e alle “macchine operatrici speciali” salvo alcuni casi eccezionali.
La normativa dice:
“Per effetto della modifica dell’art. 14 del D.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, l’obbligo della qualificazione iniziale e della formazione periodica è imposto per la circolazione sia in ambito UE che SEE, nell’esercizio di ogni attività di guida, anche non professionale su veicoli per la cui conduzione è richiesta la patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE. Pertanto, salvo i casi di esenzioni e deroghe specifiche di cui si dirà più avanti, l’obbligo si applica a tutte le categorie di veicoli, anche ai veicoli immatricolati come uso speciale, per trasporti specifici per cui è richiesta una delle patenti indicate anche se il conducente non è stato assunto come autista, quando l’attività di guida costituisca la sua attività principale. Si applica, altresì, alle macchine operatrici eccezionali per le quali è richiesta la patente C1 o C.”
La nuova normativa pertanto allarga l’obbligo di possesso della CQC a tantissimi trasporti che prima rimanevano esclusi dall’obbligo della formazione iniziale e periodica dei conducenti.
Il trasporto in conto proprio potrà circolare in deroga, quindi senza CQC, nel momento in cui si trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività purchè l’attività di guida non superi su base mensile, analizzando i dati del tachigrafo, il 30 % dell’attività lavorativa complessiva svolta dal conducente.
Nota 4:” Seguendo il criterio interpretativo fornito dalla direttiva (UE) 2018/645 (conduzione non è più del 30% dell’orario di lavoro mensile continuativo) trova valida applicazione per risolvere quelle casistiche, molto frequenti nella prassi, in cui il conducente che è stato assunto dall’impresa con mansione diversa da autista (es operaio, magazziniere, ecc.) di fatto, dall’esame dei documenti che registrano la sua attività, risulta che svolge in modo continuativo l’attività di guida in modo assolutamente prevalente o esclusivo.”
Se questa esenzione è prevista per il trasporto di materiale e attrezzature, non è prevista per il trasporto di un prodotto finito o di un prodotto da vendere. Ad esempio la consegna di una cucina, di un infisso o di merce da vendere ad esempio al mercato rionale.
Nota 12: A titolo esemplificativo si può citare il trasporto effettuato dal commerciante di prodotti alimentari che utilizza il proprio veicolo per consegnare i generi di cui commercia.
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